Art. 3
(Sospensione e revoca dell'iscrizione)
1.La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, sospende l'iscrizione all'elenco dei Gruppi qualora accerti il venir meno di una o più delle condizioni di cui all'articolo 2.
2.Il provvedimento di sospensione viene comunicato al Gruppo che provvede al ripristino delle condizioni di cui all'articolo 2 entro trenta giorni.
3.Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, revoca l'iscrizione all'elenco.
4.Non può ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 il Gruppo che sia stato interessato per due volte dal provvedimento di revoca di cui al comma 3.