Art. 4
(Norme di attuazione)
1. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le sanzioni e le modalità tecniche e operative di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni della presente legge.