Art. 3
(Istituzione e localizzazione dei cimiteri)
1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.
2. L'istituzione dei cimiteri è soggetta ad autorizzazione dei Comuni.
3. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1 bis, L. R. 12/2011