Art. 1
(Finalitą)
1. Al fine di assicurare la continuitą del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunitą, la presente legge disciplina le modalitą per l'attivazione e il funzionamento di cimiteri per animali d'affezione.