<<2 bis.Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;
b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato.>>;