Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 32
1.
L'
articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
1. Per il ripristino delle strade classificate vicinali le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono concedere le provvidenze previste dall'
articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).>>.