Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 14
(Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili)
1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).