Art. 3
(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti)
1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.
2. Il personale regionale è trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 48, L. R. 17/2008