Legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.
Art. 6
1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.
5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.
6. Al fine di assicurare l'effettivo incremento dei servizi offerti all'utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l'ammissione ai contributi di cui al comma 5.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
4 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
6 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 51, L. R. 30/2007
10 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
Art. 8
 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 10 agosto 1970, n. 33 (Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d' integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche);
b) legge regionale 12 maggio 1977, n. 25 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia);
c) legge regionale 13 giugno 1988, n. 47 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia).

Art. 9
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileja è autorizzata la spesa complessiva di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l'anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 con riferimento al capitolo 5148 (2.1.242.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con la denominazione <<Conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia>> e con lo stanziamento complessivo di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l'anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al finanziamento per il sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione Aquileja èautorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5149 (2.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con denominazione <<Finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia>> e con lo stanziamento complessivo di 160.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9221 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione <<Finanziamenti all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) per la creazione di un circuito turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali>> e con lo stanziamento complessivo di 250.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.
4. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l'anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9223 (2.1.232.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici, e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi>> e con lo stanziamento complessivo di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l'anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.
5. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, èautorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità revisionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9227 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione <<Contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione ed il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche>> e con lo stanziamento complessivo di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.
6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelevamento di complessivi 2.700.000 euro suddivisi in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità revisionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.