Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 4

(Aiuti <<de minimis>> nei settori dell'agricoltura e della pesca)

1. La Giunta regionale con atto di indirizzo determina l'ambito di applicazione sul territorio regionale del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.