Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 29

(Termini di validità delle domande di autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del territorio agricolo, in fase di primo rinnovo delle autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sono considerate valide le domande presentate dagli aventi diritto entro il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere.

(1)

Note:

Comma 1 interpretato da art. 7, comma 79, L. R. 1/2007