Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 19

(Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)

(1)

1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 24/2009