Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 12

(Prosecuzione delle attività di tutela delle produzioni agricole)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle azioni di tutela delle produzioni agricole, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), per l'esercizio delle competenze previste dall'articolo 3 della medesima legge regionale 8/2004 è autorizzata la spesa di 176.612,52 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. All'onere di 176.612,52 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6876 storno di 42.000 euro per l'anno 2006;

UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6878 storno di 26.198,94 euro per l'anno 2006;

UPB 11.6.330.2.973 capitolo 2837 storno di 108.413,58 euro per l'anno 2006.