Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23/2001)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 10 ter, della legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.