Art. 6
(Interventi a garanzia delle operazioni di credito agrario a breve termine)
1. Ai beneficiari della
legge regionale 80/1982, che estinguono anticipatamente i prestiti e mutui agevolati in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere erogati, ai sensi della medesima
legge regionale 80/1982, dei finanziamenti agevolati per un importo pari al debito residuo dei prestiti e mutui estinti.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.