1. Al fine di salvaguardare la continuitą delle attivitą agricole preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui all'articolo 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della
legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative all'individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria.