Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 23
 (Sanzioni)
3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), č effettuato secondo le modalitā tecniche stabilite dal direttore della struttura territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
4. Per le finalitā previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, č istituita <<per memoria>>, al titolo III - categoria 3.5 - l'unitā previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali e fauna - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali>> con riferimento al capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, L. R. 26/2012