Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 15
 (Modifiche alla legge regionale 23/1999 concernente raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole: <<degli Enti gestori dei parchi>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentite le associazioni dei tartufai>>.
4. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: <<secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione>> sono aggiunte le seguenti: <<ai residenti nel territorio regionale>>.
5. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23/1999 le parole: <<a privati>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle associazioni dei tartufai>>.
6. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: <<gli istituti universitari,>> sono inserite le seguenti: <<le associazioni dei tartufai,>>.
7. Con regolamento regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai costituite in via prevalente da conduttori di tartufaie coltivate e controllate, raccoglitori di tartufi, di cui all'articolo 12 della legge regionale 23/1999, e micologi. Possono aderire alle predette associazioni i soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché ogni persona fisica o giuridica che si propone lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, come modificato dal comma 5, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.