Art. 11
(Controllo e vigilanza sulle organizzazioni dei produttori)
1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna svolge i controlli e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.
2.
Le organizzazioni dei produttori perdono il riconoscimento qualora:
a) venga meno uno dei requisiti essenziali per il loro riconoscimento;
b) non vengano rispettate per due anni consecutivi le disposizioni statutarie.