Art. 19
(Vincolo di indivisibilità)
1. I terreni rientranti nel comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono considerati unità indivisibili per venti anni dal momento di efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere trascritto o iscritto nei pubblici registri immobiliari a cura dei soggetti attuatori.