Art. 3
(SISSAR)
1.Il SISSAR indica le finalità e gli obiettivi da conseguire, le modalità di realizzazione e le attività da intraprendere attribuendo a ciascuna di esse uno specifico valore. Con riferimento alla ricerca e sviluppo di cui al capo II, il SISSAR in particolare definisce la tipologia delle attività da realizzare e l'eventuale livello minimo percentuale di cofinanziamento. Con riferimento ai servizi per la promozione delle conoscenze di cui al capo III, il SISSAR definisce in particolare le modalità di presentazione dei progetti, il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attività, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e l'eventuale importo massimo e livello massimo percentuale di finanziamento, la documentazione utile a dimostrare la fruizione del servizio da parte dei fruitori.
3.Le attività individuate dal SISSAR si realizzano con specifici progetti a cura dei soggetti interessati all'attuazione, nonché attraverso l'attività di consulenza svolta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).
4.L'ERSA cura il monitoraggio delle attività del SISSAR realizzate nel corso dell'esercizio ai fini della predisposizione degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 2, comma 3.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.