Art. 20
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare gli articoli 31, 52, 53, 54, 57 e 58 della
legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura), con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del SISSAR.
2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.