Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).
Art. 6
 (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)
1. Per il superamento della situazione di emergenza e per la messa in sicurezza del territorio regionale a seguito dell'evento alluvionale del 9 settembre 2005, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 ottobre 2005, l'Amministrazione regionale, attraverso la Protezione civile della Regione, realizza, a titolo di compartecipazione finanziaria con lo Stato, interventi di difesa del suolo, di ripristino del demanio idrico e di monitoraggio fisico del territorio, nonché di ristoro dei danni subiti, al fine della ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita delle popolazioni.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire l'incremento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nell'ambito del territorio regionale, sostiene, a supporto e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, iniziative finalizzate all'integrazione delle azioni di salvaguardia dell'incolumità della popolazione regionale e del territorio, di competenza regionale e degli enti locali, con le azioni di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato.
6. Con regolamento regionale proposto dall'Assessore alla protezione civile, sentito l'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e alle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 5.
7. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 5 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986, iscritto a carico dell'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri relativi all'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 18, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L'Amministrazione regionale promuove la metodologia di Agenda 21 mediante iniziative di promozione e divulgazione dei contenuti, nonché mediante iniziative di formazione rivolte ai potenziali partner della comunità regionale.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 149.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 49.500 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione è autorizzata a concedere a Legambiente Friuli Venezia Giulia - onlus - un finanziamento per la redazione di uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di conservazione e sviluppo (PCS) di un Parco naturale regionale, utilizzando la procedura partecipata e l'approccio scientifico e socio-economico, previsti a livello europeo, per la formazione dei piani di gestione secondo i principi di Agenda 21.
13. Lo studio di fattibilità, condotto con la collaborazione dell'Ente parco di riferimento, dovrà prevedere specifiche formazioni su Agenda 21 locale, sugli strumenti di pianificazione di un'area protetta, con scambi di esperienze sia nazionali che internazionali.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Per sovvenire alle esigenze del CISES di San Vito al Tagliamento, a fronte del disavanzo di bilancio accertato alla data del 31 dicembre 2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro.
16. Il contributo di cui al comma 15 è concesso su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti detto disavanzo, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2225 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), le spese relative ai rilievi, agli accertamenti e ai sopralluoghi necessari per effettuare l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i controlli previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, sono a carico del gestore.
24. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 23, il gestore versa la tariffa ad avvenuta entrata in vigore del decreto stesso, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione.
31. Al comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole: <<soggetti terzi>> sono inserite le seguenti: <<pubblici e privati>> e, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonché per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio in materia di attività estrattive>>.
32. Le spese relative agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.
33. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 2260 e 2261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. I Comuni facenti parte del bacino idrografico stipulano un apposito accordo di programma, al fine di disciplinare gli studi e le attività di cui al comma 34, nonché le relative modalità di svolgimento. All'accordo possono partecipare anche altri enti territoriali interessati allo studio delle tematiche ambientali, nonché le Università degli Studi.
36. I finanziamenti di cui al comma 34 sono erogati con decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, a favore di un'Amministrazione comunale a tal fine individuata dall'accordo di programma di cui al comma 35, a seguito di richiesta della stessa.
37. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni appartenenti alle zone di piano individuate dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005, contributi annui costanti per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
47. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le parole: <<si avvale prioritariamente>> sono sostituite dalle seguenti: <<può avvalersi>>.
48. In sede di prima applicazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 78, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 15/2005, e degli interventi di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2005, sono ammissibili a contributo, a valere sui fondi concessi per l'anno 2005, le spese sostenute nell'anno 2005 anche prima della concessione, purché dopo l'entrata in vigore delle leggi medesime. Le disponibilità residue possono essere utilizzate a fronte dell'attività per l'anno 2006, fermi restando i criteri di utilizzo fissati dal regolamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 15/2005; tale opzione è alternativa rispetto alla richiesta di finanziamento a valere sui fondi stanziati per l'anno 2006 con il comma 123 - tabella D - sull'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3245 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49.
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione attribuisce alle ATER le risorse di cui al precedente comma 2, lettera c), in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.>>.

50. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 24/1999, come sostituito dal comma 49 continuano a fare carico all'unità previsionale di base. 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), al fine dello scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 15 aprile 2005, a fronte del bando approvato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici ALP/1914-E/1/4/A del 25 ottobre 2004, è autorizzato il limite di impegno decennale di 315.480,79 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 946.442,37 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all'installazione di ascensori negli edifici, anche di proprietà comunale, nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dei proprietari degli alloggi che usufruiscono dell'intervento, per gli alloggi di rispettiva proprietà, in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall'articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.
54. Al fine di favorire l'avvio e l'inserimento equilibrato e sostenibile degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile da realizzarsi nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 57, della legge regionale 1/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ATER contributi pluriennali per lavori di valorizzazione ambientale connessi con gli interventi medesimi. I medesimi contributi possono essere concessi anche per l'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile di cui al periodo precedente, nonché a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3307 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
58. Gli oneri derivanti dal comma 57 continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. È revocata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro, suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l'anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l'anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l'anno 2008, autorizzate rispettivamente, per l'anno 2006, dall'articolo 4, comma 36, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e dall'articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, e per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3278 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. In corrispondenza al disposto di cui al comma 59 e al fine di dare sostanziale attuazione al combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2003, come modificato dall'articolo 4, comma 49, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, è autorizzata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l'anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l'anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l'anno 2008, finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 (Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano), le parole <<e <<Casa Mazzoli>>>> sono soppresse.
62. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 28/1995 come modificato dal comma 61 continuano a fare carico all'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3366 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. In relazione al disposto dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant'Egidio Abate in Camporosso Valcanale, a sollievo delle spese già sostenute per l'esecuzione dei lavori di recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettività a basso costo sul Monte Lussari e ad integrazione statale, un contributo straordinario tendente a coprire la differenza tra l'importo di contributo statale assegnato alla Parrocchia ai sensi della legge 270/1997 e quello effettivamente erogato ai sensi della medesima legge statale.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è autorizzata la spesa di 187.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo per la realizzazione di opere di arredo urbano e per interventi di manutenzione dell'illuminazione e dell'impiantistica pubblica.
70. La domanda per il contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 75, della legge regionale 1/2005, è concesso l'ulteriore contributo di 40.000 euro a sostegno delle spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà adibito a palestra nel Comune di Gorizia.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3442 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 5, comma 35, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere utilizzati a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati per la realizzazione degli interventi medesimi.
76. Gli oneri derivanti dal comma 75 continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Al comma 91 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<Università degli Studi di Udine>> sono aggiunte le seguenti: <<e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati con il Comune di San Daniele del Friuli che perseguono finalità di ricerca, sviluppo, innovazione e promozione del territorio.>>.
78. Al comma 91 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole <<un contributo straordinario pluriennale di 220.000 euro per dieci anni>> sono aggiunte le seguenti: <<a sostegno della spesa sia in conto capitale che in conto interessi>>.
79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge regionale 1/2005, come modificato dai commi 77 e 78, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. Ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come inseriti rispettivamente dall'articolo 58 della legge regionale 40/1996, e dall'articolo 138, comma 23, della legge regionale 13/1998, le parole: <<percentuale dell'ottanta per cento>> sono sostituite dalle seguenti <<percentuale del 60 per cento>>.
81. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 80, fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 9508 e 9509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. Al fine della gestione delle spese di cui al comma 82, il Direttore provinciale competente può autorizzare aperture di credito a favore di un dipendente regionale.
87. Le quote rinvenienti dall'applicazione dei commi 84, 85 e 86, per complessivi 3.760.429,88 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 123, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli dell'allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9422 e unità previsionale di base 4.5.340.2.644 - capitoli 9500 e 9548.
88. Al comma 72 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole: <<lavori di>> sono inserite le seguenti: <<nuova costruzione, >>.
91. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla conferma dei contributi erogati e alla devoluzione degli stessi, con riferimento alle finalità di cui al comma 90, su conforme domanda del Comune interessato, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale ambiente e lavori pubblici.
92. Al comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2005, le parole: <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 22>>.
93. Al comma 148 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonché operatori concessionari di aree demaniali portuali.>>.
94. Al comma 149 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<messe direttamente a disposizione>> sono inserite le seguenti: <<degli operatori concessionari di aree demaniali portuali nonché>>.
95. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 148, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 93, continuano a far carico all'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. Al fine di potenziare i servizi a terra correlati alla gestione delle autostrade del mare, anche attraverso la redazione di studi e progetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone un contributo straordinario di 75.000 euro.
97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 5.2.350.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3763 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 13/1998, le parole: <<, in misura non superiore al 40 per cento,>> sono soppresse.
103. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 102 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
105. Al comma 39 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<a società, organismi universitari o di ricerca o professionisti singoli o associati>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti individuati dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14/2002, nonché a società, organismi universitari o di ricerca>>.
107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 106 fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.340.2.85 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 2220 e 2221 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
113. Al comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole <<mediante conferimento di capitali,>> sono inserite le seguenti: <<conferimenti in natura e trasferimenti di diritti,>>.
114. Al comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché ad altre società controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare società aventi le finalità di cui sopra>>.
115. Al comma 147 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, le parole: <<al capitolo 3671>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai capitoli 3671 e 3700>>.
118. L'Amministrazione regionale stabilisce con regolamento la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.
119. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 118, è autorizzata ad affidare all'Università di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, l'incarico per la definizione di un regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.
120. I soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono tenuti al rispetto del regolamento nella progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Regione.
121. I Comuni inseriscono nelle convenzioni per le lottizzazioni convenzionate e nei titoli abilitativi edilizi, l'obbligo di osservare il regolamento di cui al comma 118, ogni qualvolta risulti possibile dal punto di vista costruttivo.
122. Per le finalità previste dal comma 119, è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1 Comma 52 sostituito da art. 4, comma 21, L. R. 12/2006
2 Parole soppresse al comma 57 da art. 4, comma 25, L. R. 12/2006
3 Parole sostituite al comma 57 da art. 4, comma 25, L. R. 12/2006
4 Comma 89 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
5 Parole aggiunte al comma 102 da art. 4, comma 60, L. R. 12/2006
6 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2006
7 Comma 104 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
8 Integrata la disciplina del comma 44 da art. 5, comma 19, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 30, L. R. 22/2007
9 Comma 54 sostituito da art. 5, comma 45, L. R. 1/2007
10 Parole soppresse al comma 108 da art. 5, comma 123, L. R. 1/2007
11 Comma 112 interpretato da art. 5, comma 106, L. R. 1/2007
12 Comma 84 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
13 Comma 85 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
14 Comma 86 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
15 Comma 41 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 22/2007
16 Comma 42 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 22/2007
17 Comma 43 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 22/2007
18 Parole aggiunte al comma 54 da art. 4, comma 81, L. R. 22/2007
19 Comma 52 sostituito da art. 3, comma 74, L. R. 30/2007
20 Comma 52 sostituito da art. 9, comma 41, L. R. 9/2008
21 Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 45, L. R. 9/2008
22 Comma 23 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 16/2008
23 Comma 25 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 16/2008
24 Comma 26 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 16/2008
25 Comma 26 bis aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 16/2008
26 Comma 27 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 16/2008
27 Comma 27 bis aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 16/2008
28 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 9/2009
29 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 9/2009
30 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 1, L. R. 11/2009
31 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 2, L. R. 11/2009
32 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 6, L. R. 11/2009
33 Parole sostituite al comma 25 da art. 3, comma 9, L. R. 11/2009
34 Integrata la disciplina del comma 34 da art. 4, comma 19, L. R. 12/2009
35 Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
36 Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
37 Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38 Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
39 Parole soppresse al comma 25 da art. 127, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
40 Parole soppresse al comma 26 da art. 127, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
41 Parole soppresse al comma 27 da art. 127, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
42 Comma 25 sostituito da art. 14, comma 20, L. R. 22/2010
43 Comma 116 abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 3/2011
44 Comma 117 abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 3/2011
45 Comma 28 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012
46 Comma 29 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012
47 Comma 30 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012
48 Comma 99 abrogato da art. 30, comma 1, lettera yy), L. R. 10/2012 . L'abrogazione decorre dall'efficacia dell'abrogazione dell'art. 38 L.R. 13/1998.
49 Comma 100 abrogato da art. 30, comma 1, lettera yy), L. R. 10/2012 . L'abrogazione decorre dall'efficacia dell'abrogazione dell'art. 38 L.R. 13/1998.
50 Comma 101 abrogato da art. 30, comma 1, lettera yy), L. R. 10/2012 . L'abrogazione decorre dall'efficacia dell'abrogazione dell'art. 38 L.R. 13/1998.
51 Parole soppresse al comma 23 da art. 4, comma 90, lettera a), L. R. 14/2012
52 Comma 23 bis aggiunto da art. 4, comma 90, lettera b), L. R. 14/2012
53 Parole soppresse al comma 25 da art. 4, comma 90, lettera c), L. R. 14/2012
54 Comma 26 bis abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012
55 Comma 27 bis abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012
56 Comma 49 abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
57 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
58 Comma 63 sostituito da art. 3, comma 25, L. R. 5/2013
59 Comma 64 sostituito da art. 3, comma 25, L. R. 5/2013
60 Comma 65 sostituito da art. 3, comma 25, L. R. 5/2013
61 Parole aggiunte al comma 64 da art. 20, comma 8, L. R. 13/2014
62 Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
63 Comma 56 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
64 Comma 52 abrogato da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
65 Comma 53 abrogato da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.