Art. 14
(Istituti di garanzia)
2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
2 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
3 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
4 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010