Art. 11
(Potestā normativa)
1. I Comuni e le Province hanno potestā normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestā normativa consiste nella potestā statutaria e in quella regolamentare.
2. La potestā normativa č esercitata anche dalle cittā metropolitane, dalle comunitā montane e dalle unioni di Comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.