Legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 10/12/2009

Norme in materia di piano territoriale regionale.
CAPO I
 Norme in materia di piano territoriale regionale
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 22/2009
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 22/2009
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono efficaci dalla data indicata all'articolo 12, comma 1 della presente legge.
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO II
 Norme in materia di localizzazione di infrastrutture strategiche
Art. 11
 (Società di Trasformazione Urbana Regionale)
1. La Regione, a seguito di intesa preventiva con i Comuni, è autorizzata a promuovere e costituire Società di Trasformazione Urbana Regionale (STUR) per attuare progetti di particolare rilievo. Gli enti locali territoriali, le società controllate dagli enti pubblici e gli enti pubblici economici possono partecipare alla STUR in relazione alle rispettive competenze istituzionali. L'adesione del Comune alla STUR è condizione affinché la stessa operi nel Comune medesimo.
2. La STUR provvede all'acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite procedure di esproprio. La partecipazione di azionisti privati è subordinata all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e i proprietari delle aree interessate dall'intervento rivestono la qualità di socio ove conferiscano i relativi beni.
3. Ulteriori nuovi soci diversi da Regione e enti locali territoriali possono essere individuati fra le società controllate da Regione ed enti locali territoriali medesimi.
4. La STUR è costituita in forma di società per azioni e per la valutazione dei beni conferiti si applicano le regole del codice civile; ai soci spetta il diritto di prelazione in caso di alienazione di partecipazione da parte di altri soci.
5. La Regione e gli enti locali territoriali indicano la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della STUR.
6. Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), se e in quanto non in contrasto con la presente disciplina.
8. La legge regionale individua le risorse finanziarie necessarie alla Regione per la costituzione della STUR.