Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

CAPO V

Pubblicità degli orari, dei prezzi e vendite straordinarie

Art. 32

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.

2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.

3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti appartenenti ai generi speciali.

5 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.

(1)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 32 bis

(Pubblicità degli orari)

(1)

1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche all'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 33

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 13 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 34

(Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi)

(1)(9)

1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.

(8)

3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.

4.

( ABROGATO )

(10)

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014

Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015

Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

10  Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 35

(Disciplina delle vendite promozionali e di liquidazione)

(1)(4)

1. Le vendite promozionali caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a facoltà dell'esercente e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

Note:

Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 37

(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate agli articoli 34 e 35, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un'informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati.

(3)

1 bis. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

(4)

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Nelle vendite regolate agli articoli 34 e 35, le merci offerte devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria dev'essere sospesa.

(5)

4. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7. È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura <<vetrina in allestimento>> per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

9.

( ABROGATO )

(2)

10. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023