Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 83

(Sanzioni amministrative relative alla somministrazione)

(6)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 bis e 78, in materia di pubblicità dei prezzi e degli orari, è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

4.

( ABROGATO )

(7)

5. È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;

c) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;

d) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

6. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

7. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

8. La violazione delle disposizioni di cui al titolo V, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.

Note:

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 67, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 2 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 5/2023

Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 13/2023