Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 51

(Orari)

(1)(2)

1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.

2. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni adeguano la durata temporale della sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Note:

Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 5/2023