Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 48

(Disposizioni relative ai mercati)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.

(3)

2. L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

(4)(20)

3. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.

(5)(6)(16)

4. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e all'articolo 49.

(7)(17)

4 bis. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.

(21)

5.

( ABROGATO )

(8)(18)(19)(22)

6.

( ABROGATO )

(9)

7.

( ABROGATO )

(10)

8.

( ABROGATO )

(11)

9.

( ABROGATO )

(12)

10.

( ABROGATO )

(2)(13)

11.

( ABROGATO )

(14)

12.

( ABROGATO )

(15)

13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

14. I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento. A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 14 da art. 11, comma 1, L. R. 7/2007

Parole soppresse al comma 10 da art. 9, comma 1, L. R. 15/2012

Comma 1 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016

Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

10  Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

11  Comma 8 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

12  Comma 9 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

13  Comma 10 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

14  Comma 11 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

15  Comma 12 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

16  Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019

17  Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019

18  Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019

19  Lettera 1) del comma 5 abrogata da art. 19, comma 3, lettera d), L. R. 9/2019

20  Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

21  Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

22  Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023