Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 101

(Assegnazione fondi)

(8)

1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(11)

2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.

5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.

(9)

5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.

(10)

Note:

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007

Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009

Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012

Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017

10  Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017

11  Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023