Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
TITOLO VII
 MONITORAGGIO E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE
CAPO I
 Organismi operanti nel settore del commercio
Art. 84
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:
a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;
c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;
d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);
e)   ( ABROGATA )
2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.
4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2008
2 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008
3 Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008
4 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 24, comma 3, L. R. 13/2008
5 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 4, L. R. 13/2008
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
8 Comma 1 quater aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
9 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 24, comma 6, L. R. 13/2008
10 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 24, comma 7, L. R. 13/2008
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 16/2010
12 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 16/2010
13 Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
14 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
15 Comma 1 ter abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
16 Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
17 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
18 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
19 Parole aggiunte alla lettera a ter) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
20 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
21 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
22 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 34, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
23 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 19/2016
24 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 84 bis
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).
7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.
10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.
12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 19/2016
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
4 Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
5 Comma 13 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 34, L. R. 37/2017
7 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 46, comma 6, L. R. 6/2019
8 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 8/2022
9 Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 41, comma 1, L. R. 5/2023
10 Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 47, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 85
2 ter. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro).
3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.
5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010
3 Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 2, comma 27, lettera a), L. R. 22/2010
4 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 27, lettera b), L. R. 22/2010
5 Comma 8 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/2011
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 18/2011
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012
9 Comma 8 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 8 bis, L.R. 29/2005.
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
12 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
13 Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
14 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
15 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
16 Comma 10 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
17 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016
18 Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 13, comma 3, L. R. 4/2016
19 Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 13, comma 4, L. R. 4/2016
20 Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 19/2016
21 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 31/2017
22 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 13, L. R. 31/2017
23 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
25 Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
26 Comma 2 ter aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
27 Comma 2 quater aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
CAPO I BIS
 Centri commerciali naturali
Art. 85 bis
1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 4/2016
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 3/2021
CAPO II
 Aree urbane, locali storici e servizi di prossimità
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 87
1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.
3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.
7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2007
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 5, comma 41, L. R. 30/2007
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera a), L. R. 24/2009
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera b), L. R. 24/2009
5 Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 26/2012
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Parole aggiunte al comma 6 da art. 1, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 6, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
18 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 93

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
CAPO III
 Interventi di sostegno
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 17/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera f), L. R. 11/2009
3 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 95

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2008
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 13/2008
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 25, comma 3, L. R. 13/2008
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 75, L. R. 17/2008
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009
8 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
10 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 96

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, L. R. 13/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 25, L. R. 11/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009
7 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
8 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
9 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 98
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41 bis, comma 1, L. R. 4/2005
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 1, L. R. 7/2007
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2007
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2008
5 Parole soppresse al comma 11 da art. 27, comma 2, L. R. 13/2008
6 Parole sostituite al comma 13 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2008
7 Comma 16 sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 13/2008
8 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 28, L. R. 11/2009
9 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
10 Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
11 Comma 3 .1 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
12 Comma 3 .2 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
13 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 46, lettera b), L. R. 24/2009
14 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 2/2012
16 Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 2/2012
17 Parole aggiunte al comma 14 da art. 13, comma 5, lettera c), L. R. 2/2012
18 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
19 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
20 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
21 Comma 3 .1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
22 Comma 3 .2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
23 Comma 3 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
24 Comma 3 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
25 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
26 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
27 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
28 Comma 6 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
29 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
30 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
31 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
32 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
33 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
34 Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
35 Comma 15 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
36 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 2, comma 14 bis, L. R. 6/2013
37 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
38 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
39 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 25 della L.R. 13/2021, l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1/7/2022 le disposizioni di cui ai commi 12, 14 e 16 del presente articolo.
40 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
41 In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/7/2022 è prorogato all'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
42 In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/1/2023 è prorogato all'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 99

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 100
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi;
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 98, L. R. 1/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 19/2015
4 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 11, L. R. 14/2016
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 58, L. R. 31/2017
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 30, L. R. 45/2017
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 70, L. R. 14/2018
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 6/2019
10 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
11 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
12 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
13 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
14 Parole sostituite al comma 4 da art. 45, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
15 Parole soppresse al comma 7 da art. 45, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023
16 Comma 6 sostituito da art. 45, comma 1, lettera f), L. R. 5/2023
Art. 101
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
7 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
8 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
9 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
10 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
11 Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 103
 (Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.
2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono i soggetti gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 42, L. R. 30/2007
2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 11/2011
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 48, lettera c), L. R. 11/2011
Art. 104

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 105
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
6 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016
7 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 19/2016
8 Lettera g) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 19/2016
9 Lettera h) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 19/2016
10 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023