Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
TITOLO III
 COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
CAPO I
 Disciplina del commercio sulle aree pubbliche
Art. 40
 (Definizioni)
Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 41
 (Ambito di applicazione)
2. Il presente titolo non si applica:
a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, L. R. 26/2012
2 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
6 Comma 2 quater aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
8 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 1, L. R. 19/2016
9 Comma 2 bis abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 42
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
2 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
3 Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
4 Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 4/2016
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2016
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
7 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 2, lettera c), L. R. 9/2019
9 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
11 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
12 Parole soppresse al comma 3 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
Art. 43
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.
3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
6 Comma 3 quater aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
7 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
8 Comma 5 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
9 Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10 Comma 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 47
 (Prescrizioni per i prodotti alimentari)
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4 Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
5 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
6 Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 48
 (Disposizioni relative ai mercati)
13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 14 da art. 11, comma 1, L. R. 7/2007
2 Parole soppresse al comma 10 da art. 9, comma 1, L. R. 15/2012
3 Comma 1 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
4 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
8 Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
9 Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
10 Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
11 Comma 8 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
12 Comma 9 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
13 Comma 10 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
14 Comma 11 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
15 Comma 12 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
16 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019
17 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019
18 Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019
19 Lettera 1) del comma 5 abrogata da art. 19, comma 3, lettera d), L. R. 9/2019
20 Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
21 Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
22 Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
Art. 49
 (Posteggi)
11. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 è divenuto esecutivo.
12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.
Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
3 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
6 Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
7 Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
8 Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
9 Parole sostituite al comma 9 da art. 27, comma 1, lettera g), L. R. 4/2016
10 Parole soppresse al comma 9 da art. 27, comma 1, lettera g), L. R. 4/2016
11 Parole aggiunte al comma 10 da art. 27, comma 1, lettera h), L. R. 4/2016
12 Parole soppresse al comma 13 da art. 27, comma 1, lettera i), L. R. 4/2016
13 Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
14 Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
15 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 4, lettera a), L. R. 9/2019
16 Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 4, lettera b), L. R. 9/2019
17 Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
18 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
19 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 15/2012
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016