Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 87
1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.
3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.
7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2007
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 5, comma 41, L. R. 30/2007
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera a), L. R. 24/2009
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera b), L. R. 24/2009
5 Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 26/2012
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Parole aggiunte al comma 6 da art. 1, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 6, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
18 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023