Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attivitą commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 85 bis
1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attivitą commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialitą di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attivitą economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilitą del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, societą di capitali, societą consortili e associazioni con finalitą commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attivitą delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
4. Al fine di sostenere le attivitą di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 4/2016
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimitą costituzionale del comma 3 del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 3/2021