Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 8
 (Corsi professionali)
1. I corsi professionali di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 , vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell' articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.
1 bis. I corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all'articolo 7, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
5 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
6 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
7 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
8 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
9 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018
10 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018
11 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 7, comma 1, L. R. 3/2020
12 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 12, L. R. 22/2020
13 Parole sostituite al comma 3 ter da art. 4, comma 1, L. R. 5/2023
14 Parole sostituite al comma 3 ter da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023