Art. 72
1. Il trasferimento in gestione o in proprietā degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande č soggetto a segnalazione certificata di inizio attivitā al Comune in cui ha sede l'esercizio e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, alla data del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attivitā entro il termine di dodici mesi a decorrere dalle predette date, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 83, comma 5, lettera a), salva comunicazione di proroga in caso di comprovata necessitā di cui alla medesima disposizione.
3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivitā č stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva la comunicazione di proroga di cui al medesimo comma 2.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltā di continuare l'attivitā del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, č necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attivitā o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivitā, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
6. Alla sospensione dell'attivitā di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge, fermo restando il rispetto del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
7 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 5/2023
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 13/2023
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023