Art. 11
(Esercizi di vicinato)
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento degli esercizi di vicinato entro i limiti stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivitą al Comune.
2. La segnalazione certificata di inizio attivitą deve contenere tutti i dati di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023