Art. 28
(Programmi di promozione e diffusione dell'innovazione)
1.
L'Amministrazione regionale sostiene e realizza direttamente, o attraverso enti pubblici di ricerca, universitą, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aziende fieristiche, programmi e iniziative aventi come obiettivi:
a) la promozione della cultura dell'innovazione nei confronti della comunitą regionale;
b) la promozione sul mercato delle attivitą nei campi della ricerca di base e industriale, del trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza realizzate in regione e il confronto con esperienze realizzate in altre regioni e in altri Paesi;
c) la diffusione delle informazioni riguardanti l'attivitą e i risultati del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;
d) l'attrazione di attivitą ad alto contenuto tecnologico.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, universitą e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalitą e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.