Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.
Art. 18
 (Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive)
1 È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.
5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.
6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.
7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 19/2006
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 2, L. R. 19/2006
3 Comma 4 sostituito da art. 25, comma 3, L. R. 19/2006