Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 15 bis aggiunto da art. 11, comma 16, L. R. 12/2009
2 Articolo 27 bis aggiunto da art. 9, comma 35, L. R. 24/2009
3 Articolo 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/2010
4 Sostituita la rubrica del Capo IV da art. 15, comma 1, L. R. 7/2010
5 Articolo 26 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2010
6 Articolo 15 ter aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Capo I
 Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato
Art. 1
 (Finalità e oggetto)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.
2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 3
2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.
4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.
5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 4
1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2006
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
5 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 9, comma 7, L. R. 11/2011
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 56, L. R. 14/2012
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 57, L. R. 14/2012
8 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 5/2013
9 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
10 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.
5 ter. Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), vengono disciplinate le modalità di attuazione del comma 5 bis.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 31, L. R. 18/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 6, comma 23, L. R. 5/2013
7 La disciplina transitoria del comma 2 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 6/2013, della modifica apportata dall'art. 6, comma 23, L.R. 5/2013.
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018
9 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 A decorrere dal 28/2/2019, l'art. 39, c. 1, L.R. 3/2019 abroga il c. 11 dell'art. 8, L.R. 20/2018 aggiuntivo dei commi 5 bis e 5 ter del presente articolo.
Art. 8
1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.
Note:
1 Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 19/2006
2 Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 19/2006
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2010
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 21, L. R. 8/2024
Capo II
 Soggetti istituzionali
Art. 10
 (Attività dei Comuni)
Note:
1 Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 3, L. R. 19/2006
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
Art. 11
 (Attività delle Province)
1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.
Art. 13
 (Attività della Regione)
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Note:
1 Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 4, L. R. 19/2006
2 Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 5, L. R. 19/2006
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 45, L. R. 22/2007
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
7 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
8 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
9 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010
11 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 8, L. R. 11/2011
Art. 14
5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.
8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 21, comma 6, L. R. 19/2006
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 21, comma 7, L. R. 19/2006
3 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 8, L. R. 19/2006
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
5 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
7 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2010
9 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2010
10 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 12, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 7/2010
11 Parole soppresse al comma 6 da art. 12, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12 Parole aggiunte al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010
Capo III
 Interventi finanziari
Art. 15
Note:
1 Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 9, L. R. 19/2006
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 10, L. R. 19/2006
3 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 43, L. R. 22/2007
4 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 26, comma 7, L. R. 11/2009
5 Comma 2 .1 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 18/2009
6 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 33, L. R. 24/2009
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
8 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
9 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 188, comma 1, L. R. 17/2010
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 18, L. R. 22/2010
11 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011
12 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 15, L. R. 5/2013
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 2 .1 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 3/2020
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 6/2020
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 15 bis
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 16, L. R. 12/2009
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 17, L. R. 12/2009
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 7/2010
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 10, L. R. 12/2010
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 9, comma 10, L. R. 12/2010
6 Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 28, L. R. 18/2011
7 Comma 3 ter sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 18/2011
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2013
Art. 15 ter
1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.
3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2020
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2 Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006 . L'abrogazione decorre dall'entrata in vigore della L.R. 19/2006 (3/11/2006), essendo venuti meno gli effetti, a carico del presente articolo, dell'abrogazione indiretta a decorrenza differita gia' disposta dall'art. 65, c. 2, lett. b), L.R. 6/2006.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006
Capo IV
 Avvio e accreditamento dei servizi
Art. 18
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 2, L. R. 7/2010
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010
8 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 10, L. R. 11/2011
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 11, L. R. 11/2011
Art. 19
1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.
2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2010
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 12, L. R. 11/2011
Art. 20
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
Capo V
 Caratteristiche delle strutture e dei servizi
Art. 21
 (Localizzazione)
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2010
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 17, L. R. 5/2013
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 5, L. R. 6/2013
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 17/2021
Art. 25
 (Compiti del personale)
3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.
4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.
5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
Capo VI
 Norme finali
Art. 28
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;
b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;
d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;
f)   ( ABROGATA )
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
Art. 29
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo nidi d'infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
(7)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 23, L. R. 17/2008
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 7/2010
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 7/2010
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 12, L. R. 20/2015
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 5 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 7, comma 14, L. R. 7/2024
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006
Art. 31
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
k) l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 12, L. R. 19/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 18, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 14, L. R. 19/2006
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 15, L. R. 19/2006