Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 56 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2 Sostituita la rubrica del Capo II del Titolo I da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
3 Articolo 38 bis aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008
4 Capo II del Titolo I abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5 Articolo 21 ante aggiunto da art. 85, comma 1, L. R. 26/2012
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 22, comma 3, L. R. 31/2015
7 Sostituita la rubrica del Capo III del Titolo I da art. 13, comma 1, L. R. 20/2016
8 Articolo 77 bis aggiunto da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 31/2017
9 Sostituita la rubrica del Capo IV del Titolo III da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017
10 Articolo 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 17/2020
11 Articolo 28 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2020
12 Articolo 33 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 17/2020
13 Articolo 35 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 17/2020
14 Modificata la rubrica del Capo II del Titolo III da art. 25, comma 1, L. R. 17/2020
15 Capo IV bis del Titolo III aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
16 Articolo 51 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
17 Articolo 51 ter aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
18 Articolo 57 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 17/2020
19 Articolo 77 ter aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 17/2020
TITOLO I
 ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
 Principi, finalità, funzioni e programmazione
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
3. L'azione della Regione, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;
g) costruire un efficiente sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;
h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e svantaggio;
i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro;
j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;
k) promuovere forme di tutela e ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;
l) favorire, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;
m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale.
m bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.
4. Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate privilegiando il metodo della concertazione sociale e istituzionale e l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3 Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
4 Parole aggiunte alla lettera j) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
5 Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
6 Lettera m bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 2
1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:
a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;
b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;
b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;
c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:
1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;
2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;
3)   ( ABROGATO )
4) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);
5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
9) gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;
11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;
12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;
e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;
f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera i) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Lettera p) del comma 2 sostituita da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Numero 9) della lettera d) del comma 1 sostituito da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 31/2017
5 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 2, L. R. 44/2017
6 Numero 3) della lettera d) del comma 1 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 3
1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.
3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.
Note:
1 In fase di prima applicazione il Programma triennale di cui al comma 3 e' approvato entro il 31 marzo 2006, come stabilito dall'art. 79, comma 4, della presente legge.
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 5 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Comma 6 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7 Comma 7 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
8 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 25, lettera a), L. R. 27/2014
9 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
10 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 5
 (Commissione regionale per il lavoro)
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.
3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
b)   ( ABROGATA )
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità;
f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge;
g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.
4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.
5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di cui al capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2 bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 8 le parole "capo VII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11", devono leggersi correttamente "capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11".
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
2 Parole soppresse al comma 8 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 31, lettera a), L. R. 6/2013
4 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 31, lettera b), L. R. 6/2013
5 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 8, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
8 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
9 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
11 Parole aggiunte al comma 8 da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 2, L. R. 5/2005 nel testo modificato da art. 59, comma 1, L. R. 18/2005
2 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 2, L. R. 13/2015
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 3, L. R. 13/2015
CAPO II
 Agenzia regionale del lavoro
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della presente legge.
2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 22/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 10, comma 59, lettera a), L. R. 17/2008
7 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 59, lettera b), L. R. 17/2008
8 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 59, lettera c), L. R. 17/2008
9 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 60, lettera a), L. R. 17/2008
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 60, lettera b), L. R. 17/2008
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 31, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012
12 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
13 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010, con cui si integrava la disciplina del presente articolo, poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. a), numero 3), L.R. 16/2012; il medesimo art. 18, comma 1, della citata L.R. 16/2012 disponeva peraltro, alla lettera e), l'abrogazione del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013. L'attività del Collegio dei revisori dei conti prosegue secondo quanto indicato all'art. 15, comma 6, della citata L.R. 16/2012.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 61, lettera a), L. R. 17/2008
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 61, lettera b), L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
4 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
CAPO III
 Consigliere e consiglieri di parità
Art. 16
1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
5. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009 , nonché alla concertazione regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 8, L. R. 13/2015
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 17
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012
2 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennità aggiuntiva al consigliere regionale di parità.
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
Art. 18
2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 13/2015
4 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2016
5 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 17/2020
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 51, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 19
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
4 Comma 1 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5 Comma 2 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
6 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2020
TITOLO II
 SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO
CAPO I
 Sistema regionale dei servizi per l'impiego
Art. 21 ante
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 85, comma 1, L. R. 26/2012
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 21
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.
2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'Impiego di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.
3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.
4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:
a) supportare l'Osservatorio di cui all'articolo 28 bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;
b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera più coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);
c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;
d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;
e) promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale;
f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;
g) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;
6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Parole sostituite alla lettera i) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
5 Lettera k) del comma 1 sostituita da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
6 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018
7 Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 12/2018
8 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 22
 (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)
2. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 165/2001, formulano richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'impiego competente per territorio.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 possono procedere autonomamente all'individuazione del personale da avviare a selezione nel rispetto e in conformità alle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008
2 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 12/2018
Art. 23
 (Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), determina con regolamento le modalità e i criteri per l'autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
2. La Regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.
Art. 24
 (Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.
3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.
5. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.
6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.
7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell'accreditamento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 25
 (Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)
2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 181, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 181, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 26
 (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)
3. Con regolamento regionale sono definiti, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015 , gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.
4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 3, L. R. 12/2018
4 Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 27/2017
Art. 28
2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.
5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.
6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 60, lettera c), L. R. 17/2008
2 Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 10, comma 60, lettera d), L. R. 17/2008
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 60, lettera e), L. R. 17/2008
4 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6 Parole soppresse alla lettera b) del comma 4 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
7 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2020
TITOLO III
 POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO
CAPO I
 Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali
Art. 30
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
14 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 31
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 27, L. R. 6/2013 , nei limiti di quanto previsto ai commi 28 e 29 del medesimo art. 9 L.R. 6/2013.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 32
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 33
2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.
3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 33 bis
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statutospeciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:
a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;
b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 35
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
CAPO II
 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Art. 36
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008
3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.
6 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
7 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
8 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
11 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
12 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
13 Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 38
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
5 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 39
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 40
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 41/1996.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 44
 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
CAPO III
 Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
Art. 45
 (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 46
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
6 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 47
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 48
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 4/2013
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
4 Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2020
10 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO IV
 Pari opportunità e qualità del lavoro
Art. 49
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 50
1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.
4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis, promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
4 Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 17/2020
Capo IV bis
 Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi
Art. 51 bis
1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;
b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;
c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;
d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;
f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 51 ter
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
CAPO V
 Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 52
 (Finalità e interventi)
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 56
 (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3 Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 56 bis
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.
TITOLO IV
 INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
CAPO I
 Internazionalizzazione del mercato del lavoro
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008
TITOLO V
 LAVORO E FORMAZIONE
CAPO I
 Lavoro e formazione
Art. 60
 (Formazione e politiche del lavoro)
2. Il sistema formativo regionale promuove l'incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita economica e di integrazione e promuove la qualità delle risorse umane come fattore strategico dell'innovazione e della competitività dell'economia regionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Comma 4 sostituito da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 63
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 46, L. R. 24/2009
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 2 sostituito da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
7 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
8 Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10 Comma 2 sexies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
11 Comma 2 septies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
12 Comma 2 octies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
TITOLO VI
 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO
CAPO I
 Interventi per il sostegno al credito e al reddito
TITOLO VII
CAPO I
Art. 66
1. All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalla seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>;
b) al comma 2, lettera c), le parole: <<all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)>>.
Art. 68
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Funzioni dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale)
1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 svolge, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, l'Agenzia può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.>>.

Art. 70
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: <<Osservatorio regionale sul mercato del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale>>.
TITOLO VIII
 NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
CAPO I
 Norme finali e transitorie
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3 Lettera b) del comma 1 interpretata da art. 13, comma 42, L. R. 11/2011
4 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera i), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 48, L. R. 17/2008
3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera k), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 181, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 10), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 11), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 12), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 13), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
9 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 76
 (Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano)
1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico).
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 77
 (Norme comuni per la concessioni degli incentivi)
3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
5. I regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
8 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
9 Comma 7 sostituito da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
10 Comma 7 bis aggiunto da art. 46, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
11 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quinquies del presente articolo, come introdotto dall'articolo 88 L.R. 9/2019.
12 Comma 3 quater .1 aggiunto da art. 73, comma 1, L. R. 6/2021
13 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 21 giugno 2022, depositata il 28 luglio 2022 (in G.U. 1° serie speciale n. 31 del 3 agosto 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quater.1 del presente articolo, come introdotto dall'art. 73 L.R. 6/2021.
14 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
15 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
Art. 77 ter
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), qualora non si rinvenga la disponibilità di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale, l'Amministrazione regionale può procedere all'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 78
 (Abrogazioni)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
b) l'articolo 41 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
c) l'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
d) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione e artigianato);
e) i commi da 1 a 12 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
f) l'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
h) la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale), ad eccezione dell'articolo 11;
l) l'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
p) la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), ad eccezione dell'articolo 18;
s) 'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. A far data dall'1 gennaio 2006, è abrogata la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate).
Art. 79
 (Norme transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
4. In fase di prima applicazione, il Programma triennale è approvato entro il 31 marzo 2006.
5. In fase di prima applicazione, i regolamenti di esecuzione della presente legge possono essere emanati anche in assenza dell'approvazione del Programma triennale.
6. Il consigliere regionale di parità in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge continua il suo mandato fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.
7. I Nuclei per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2003 e in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro operatività fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
9. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi di cui alla legge regionale 20/2003 possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo III del titolo III della presente legge.
10. Il Comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2003 rimane in carica e continua a svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 20/2003 fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, 37, comma 1, lettere c) e d), 38, comma 1, lettera e), 41, 42 e 43 entrano in vigore l'1 gennaio 2006.
14. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e di incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.
CAPO II
 Norme finanziarie
Art. 80
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti - con la denominazione <<Interventi per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> con riferimento al capitolo 8486 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Spese per l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro>> con lo stanziamento di 25.000 euro.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 44 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8491 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti alle medesime>> con lo stanziamento di 1 milione di euro.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità>>.
7. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8494 (2.1.141.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il potenziamento dell'orientamento al lavoro>> con lo stanziamento di 190.000 euro.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2005.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8532 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8488 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 42, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4784 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come inserito dall'articolo 43, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14 ter della legge regionale 41/1996, come inseriti dall'articolo 43, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4789 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 4, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8493 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per l'attuazione del Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale>> con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2005.
16. Per le finalità previste dagli articoli 49, 50 e 51 è autorizzata la spesa di 175.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8495 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il miglioramento della qualità del lavoro>> con lo stanziamento di 175.000 euro per l'anno 2005.
17. Per le finalità previste dagli articoli 52 e 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8496 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare>> con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 57, comma 2, relativamente alle spese per l'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea di servizi all'impiego EURES fanno carico all'unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<-EURALP>> sono soppresse.
19. Per le finalità previste dagli articoli 64 e 65 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8499 (2.1.161.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il sostegno al credito e al reddito dei lavoratori>> con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2005.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 73, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 79, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008