Legge regionale 01 agosto 2005 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 03/08/2005

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25/2004)

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Consulta regionale della sicurezza stradale)

1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è organo consultivo dell'Amministrazione regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

4. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, che la presiede;

b) il Direttore centrale della direzione competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con funzioni di vicepresidente;

c) il Direttore centrale della direzione competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;

d) il Direttore centrale della direzione competente in materia di istruzione, cultura e sport o suo delegato;

e) il Responsabile della struttura competente dell'ANAS compartimento del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

f) due Assessori ai trasporti delle Province, designati dall'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;

g) un Assessore comunale competente in materia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Friuli Venezia Giulia (ANCI);

h) un rappresentante delle Polizie municipali dei Comuni regionali designato dall'Assemblea delle Autonomie locali;

i) un rappresentante dell'Automobile Club Italia - Friuli Venezia Giulia (ACI);

j) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;

k) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

5. Le designazioni di cui al comma 4 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Comando Regione Carabinieri, del Compartimento polizia stradale del Friuli Venezia Giulia e della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

7. Le rappresentanze di cui al comma 6 possono chiedere di essere sentite dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

8. Il Presidente convoca la Consulta di norma ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

9. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, nominato dal Direttore centrale.>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/2004, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

(Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 25/2004)

1. Alla legge regionale 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;

b) le lettere c) ed e) del comma 3 dell'articolo 2 sono abrogate.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2004, i fondi in conto competenza derivata 2004, allocati sull'unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 "Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale", con riferimento al capitolo 3926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, sono utilizzati quale contribuzione regionale al progetto unitario delle amministrazioni provinciali relativo alla realizzazione del catasto delle strade già assentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Il finanziamento è concesso su apposita istanza della Provincia capofila da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo determina le modalità e i tempi di erogazione e rendicontazione del relativo finanziamento.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie del 20 gennaio 2005, n. 7/REF., pubblicato sul supplemento ordinario n. 8 del 25 marzo 2005 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 12 del 23 marzo 2005.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.