Art. 7
(Interventi di recupero e rinverdimento)
1. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, č obbligatorio l'impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali con le modalitā individuate nell'Allegato C alla presente legge.