Disposizioni in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale
Art. 15
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 16
(Recuperi da graduatorie concorsuali)
1.In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'
articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.
2.Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.
3.L'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.
4.Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/2006
Art. 17
(Dotazioni organiche degli Enti locali)
1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla Regione; restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, limitatamente alle esigenze correlate alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 contenente disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado.