1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), il comando di personale presso l'Amministrazione regionale previsto dal citato articolo puņ essere disposto anche nei confronti di personale proveniente da enti pubblici economici il cui ordinamento sia di competenza regionale.