Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione e in armonia con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea, persegue lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integritą psico-fisica, il miglioramento della qualitą della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro e il contrasto dell'esclusione sociale.
2.
Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:
a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;
b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurne l'incidenza e la frequenza;
c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, etą, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2016
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 6/2016