Legge regionale 08 aprile 2005, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 6/2016
Art. 2
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.
4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 120, L. R. 30/2007
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
3 Il regolamento di attuazione di cui all'art.2, c. 4, è stato emanato con DPReg. 14/12/2017, n. 280/Pres. (B.U.R.27/12/2017, n. 52).
Art. 3
3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 18/2005
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 66, comma 1, L. R. 18/2005
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
4 L'Agenzia regionale del lavoro è soppressa a decorrere dall' 1 gennaio 2013. Da tale data le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, L.R. 16/2012.
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
10 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
11 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
12 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
13 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
14 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
15 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
16 Il regolamento di cui all'art. 6 è stato emanato con DPReg. 12/6/2017, n. 127/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).
Art. 4
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.
4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005
5 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dalla nomina del Gruppo di lavoro tecnico, come disposto da art. 10, c. 1, della medesima L.R.6/2016.
6 Il Gruppo di lavoro tecnico di cui al presente articolo è stato costituito con DPReg. 9/2/2017, n. 032/Pres. (B.U.R. 22/2/2017, n. 8).
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8 Parole aggiunte al comma 7 da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 5
Note:
1 Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 18/2005
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
5 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2016
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 6/2016
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 6/2016
9 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 6/2016
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 6/2016
Art. 8
 (Norma finanziaria)
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3002 (2.1.142.2.08.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro>>.
2. All'onere di 100.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2005.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 71, comma 1, L. R. 18/2005
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 71, comma 1, L. R. 18/2005