Art. 2
1. Per le finalitā di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalitā di cui all'articolo 6, comma 1, l'attivitā di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.
2.
I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio regionale:
a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalitā statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;
b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.
3.
I Punti di Ascolto garantiscono spazi, collocazione, risorse e servizi idonei ad assicurare adeguata copertura territoriale e sono composti di un'equipe multidisciplinare costituita da:
a) un avvocato giuslavorista;
b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;
c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.
4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 120, L. R. 30/2007
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
3 Il regolamento di attuazione di cui all'art.2, c. 4, č stato emanato con DPReg. 14/12/2017, n. 280/Pres. (B.U.R.27/12/2017, n. 52).