Legge regionale 04 marzo 2005, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.
Art. 12 bis
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2008
2 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 14, comma 1, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 14, L. R. 33/2015
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 11/2009
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
9 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
10 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 8, L. R. 11/2009
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 9, L. R. 11/2009
12 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 14, comma 10, L. R. 11/2009
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera e), L. R. 11/2009
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 61, L. R. 11/2009
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 37, L. R. 12/2009
17 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
18 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 22/2010
19 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 2/2012
20 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
21 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
22 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
23 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
24 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
25 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
26 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
27 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
28 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
29 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
30 Comma 12 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
31 Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
32 Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 62, L. R. 27/2014
34 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
35 Parole sostituite al comma 6 da art. 46, comma 1, L. R. 19/2015